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Pneumatici: in arrivo un bonus di 200 euro per coperture green e più sicure

Con l’emendamento firmato da Lega, Forza Italia e 5 stelle alla Camera dei Deputati si attende l’incentivo di 200 euro per coloro che acquisteranno pneumatici di classe A o B in grado cioè di ridurre le emissioni di CO2 grazie alla loro minore resistenza al rotolamento 

I parlamentari Forza Italia, Lega e Movimento 5 stelle hanno presentato alla Camera dei Deputati nel DL Energia tre emendamenti con le stesse richieste per  incentivare l’acquisto di pneumatici virtuosi di classe A o B, ossia quelli che presentano l’etichettatura relativa alla minore resistenza al rotolamento (che si traduce in risparmio di carburante di circa il 5-7%) ed un minore spazio di frenata (nell’ordine del 30% equivalente a maggior sicurezza stradale). L’obiettivo assicurare un «bonus gomme» di 200 euro che consenta di migliorare la sicurezza e le emissioni del parco circolante. Il Fondo di 20 milioni di euro per il 2022, fino ad esaurimento delle risorse, prevederebbe l’acquisto e il montaggio di quattro pneumatici entro il 31 dicembre 2022 che il gommista monterà gratuitamente per poi chiedere direttamente il rimborso del valore del buono fruito dall’utente.

Ricordiamo che il 1° maggio dello scorso anno è entrata in vigore la nuova etichettatura europea ai sensi del Reg. UE 2020/740 nel quale viene specificato come l’impiego di questi pneumatici a più alto grading, come peraltro già previsto nella regolamentazione europea di riferimento, dovrebbe essere favorito grazie anche a forme di incentivazione a cura di ogni Paese europeo.

Ogni nuova etichetta riporta un QR code individuale per identificare la tipologia di pneumatico che consente l’accesso direttamente al database europeo dei prodotti denominato «European Product Registry for Energy Labelling» in acronimo EPREL. Infatti il nuovo regolamento prevede che il consumatore possa ottenere ancor più ampie informazioni sui prodotti acquistati consultando questo database centralizzato.

Emendamenti DL Energia (C. 3495) – Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive Camera dei Deputati

Art. 22-bis. (Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell’aumento del costo dei carburanti)

  1. Al fine di conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché ridurre l’impatto dell’aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l’acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009.
  2. I buoni sono concessi esclusivamente per l’acquisto di pneumatici aventi un’etichettatura di classi “A” o “B” sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all’aderenza su bagnato ai sensi dell’allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020.
  3. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2022.
  4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall’utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.
  5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.