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Autovelox e Speed Check: un po’ di normativa

Un’informazione chiara è necessaria per evitare malintesi che favoriscono comportamenti errati e per il rispetto delle norme


Capita che vengano divulgate notizie e che nessuno verifichi. Specie in piena estate. La citazione ripresa da molti siti web relativamente agli autovelox riporta “Il parere 3937 emanato il 4 luglio 2012 dal Ministero dei Trasporti ….” “…non sono stati approvati” che per l’utente medio significa “non si possono utilizzare”, oppure “se il Comune mi invia una multa posso far ricorso e vincere”.

Cosa dice la legge

Ma gli addetti al settore avrebbero immediatamente dovuto insospettirsi: i divieti nei “pareri” ministeriali sono sempre molto articolati e dettagliati. E quindi sarebbe stato sufficiente reperire il testo originale e quindi pubblicare esattamente quanto di fatto risulta nei documenti ufficiali: “Allo stato attuale, a parere di questo Ufficio, l’unico impiego consentito è quello che prevede l’installazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato, ovvero quando è previsto, all’interno delle strategie di controllo delle infrazioni, adottate dagli organi di Polizia stradale, un ricorso frequente all’utilizzo di box di contenimento per collocarvi un rilevatore mobile, considerato che anche una collocazione fissa non implica necessariamente un’attività di rilevamento continuativa; in tali casi si applicano le disposizioni vigenti in materia di controllo della velocità.”

La Circolare ministeriale

E sarebbe stato sufficiente far seguire a queste parole un’altra esatta citazione: “Ciò premesso, il loro impiego per fini non sanzionatori non risulta coerente con la Circolare del Ministero dell’Interno Prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, “Direttiva per garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade”. Giova considerare, al riguardo, che l’eventuale rilevazione di violazioni del limite di velocità, senza la conseguente applicazione delle relative sanzioni ai sensi dell’art. 142 cc. 8, 9 e 9-bis del Codice, potrebbe configurare l’omissione di atti d’ufficio, mentre l’acquisizione di dispositivi non previsti dalle vigenti norme, e non finalizzati all’accertamento delle violazioni, potrebbe concretizzarsi nell’ipotesi di danno erariale.

Non valgono se funzionano “da soli”

Qualora i manufatti in argomento vengano utilizzati come meri contenitori di misuratori di velocità debitamente approvati, si rappresenta che, se installati in centro abitato, essi devono essere presidiati dagli organi di Polizia stradale, in quanto allo stato attuale della normativa il rilevamento a distanza delle violazioni del limite di velocità non è consentito in ambito urbano.” E si sarebbe potuto aggiungere che “La visibilità delle postazioni con dispositivi automatici di rilevamento a distanza della velocità, senza la presenza dell’agente accertatore, può essere garantita con la collocazione di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo di polizia operante…” [Ministero Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale della Sicurezza Stradale (MIT_SISTRA) Prot. 0001213 del 30/03/2012].

In sintesi: se un qualsiasi Ente rileva la velocità, è obbligato a multare gli automobilisti indisciplinati. Ma l’Italia non è un Paese che ama le regole. E i giornalisti, per ingraziarsi gli indisciplinati lettori, spesso inventano oppure pubblicano senza le opportune verifiche.

Paola Villani

Politecnico di Milano, DIIAR Infrastrutture