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Federcarrozzieri su RC AUTO: Cassazione accoglie ricorso, non obbligatorio riparare auto presso le carrozzerie convenzionate con le assicurazioni

Una importantissima ordinanza della Cassazione mette in dubbio la validità delle clausole inserite nei contratti assicurativi che impongono agli automobilisti di riparare le vetture presso le carrozzerie convenzionate con le compagnie di assicurazioni, pena l’applicazione di franchigie e penali. A rendere noto il contenuto della decisione della Corte è Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane che da anni ha avviato una battaglia legale contro la prassi delle imprese assicuratrici di limitare la libertà degli assicurati, imponendo di eseguire le riparazioni presso le officine convenzionate.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato contro la società Mma Iard Assurance la quale imponeva ai propri clienti una clausola contrattuale con una franchigia del 20% qualora l’assicurato riparasse i danni alla propria autovettura presso una carrozzeria non convenzionata con la medesima società. 

In prima istanza il Tribunale di Milano aveva ritenuto tale clausola nulla, in quanto abusiva, ma successivamente la Corte di Appello di Milano aveva ribaltato la decisione di primo grado, ritenendo non illegittima la clausola in questione. 

Per la Corte di Cassazione, tuttavia, la decisione della Corte di Appello risulta errata, al punto da rimettere tutto in discussione e ordinare alla stessa Corte di pronunciarsi di nuovo sulla vicenda.

Si legge nell’ordinanza a firma del presidente Luigi Alessandro Scarano pubblicata in data 23 aprile 2026:

Le censure attengono sostanzialmente alla questione se la clausola con cui viene determinato un valore dello scoperto sul costo della riparazione effettuata da carrozzeria non convenzionata con la compagnia assicuratrice maggiore di quello previsto per l’ipotesi che la riparazione venga effettuata da carrozzeria con la medesima convenzionata sia vessatoria o abusiva in quanto limitativa della libertà contrattuale del contraente più debole nei rapporti con i terzi, limitando la facoltà di libera scelta sul mercato dell’operatore cui rivolgersi nell’economicamente privilegiare quelli scelti e convenzionati con la compagnia assicuratrice […]

Orbene, la clausola in argomento va considerata non già isolatamente ma in relazione anche alle altre clausole di cui si compendia il contenuto del contratto e al tenore complessivo del testo contrattuale, al fine di verificare se nello specifico caso concreto essa determini un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Valutazione che nella specie non risulta invero dalla corte di merito correttamente operata […]

Va allora dalla medesima accertato se la clausola in argomento venga a configurarsi nella specie come abusiva in quanto volta a limitare la possibilità per il consumatore di esplicare pienamente la propria autonomia contrattuale nella fondamentale espressione rappresentata dal libero accesso al mercato”.

Per tali motivi la Cassazione ha accolto il ricorso annullando la sentenza della Corte d’Appello di Milano e ordinando un nuovo esame della vicenda dinanzi la stessa Corte, in nuova composizione.

“Si tratta di una decisione importantissima che potrebbe portare alla nullità di quelle clausole, inserite nei contratti assicurativi, che impongono costi illegittimi agli automobilisti che riparano la propria vettura presso un carrozziere di fiducia – spiega il Presidente di Federcarrozzieri, Davide GalliUn paradosso assurdo che porta le imprese assicuratrici a pagare in maniera differente il medesimo danno a seconda di chi quel danno ripara. La richiesta di franchigie per chi non si affida alle autocarrozzerie imposte dalle compagnie di assicurazioni è una pesante limitazione della libertà degli utenti che non solo danneggia gli automobilisti, ma non garantisce nemmeno la qualità delle riparazioni, considerato che i prezzi degli interventi sono stabiliti al ribasso dalle imprese assicuratrici”. ◘

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