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Codice della strada: novità in arrivo

Tra le novità: allentamento dei limiti per i neopatentati e revisione dei limiti di velocità sulle strade extraurbane. Possibile l’introduzione del reato di omicidio stradale

LimiteVelocità

Gli emendamenti approvati dalla IX Commissione Trasporti della Camera sono stati recepiti nel disegno di legge (testo unificato) relativo al CdS che rimane comunque composto per taluni argomenti da una stratificazione di norme non certe ma interpretabili il che spesso accade a sfavore dell’utente della strada, quasi il CdS fosse più un patto leonino che non un insieme di norme tese alla disciplina obiettiva dei comportamenti di tutti gli utenti della strada, ivi compresi Forze dell’Ordine (leggi ad esempio irregolarità nell’uso dei dispositivi di controllo della velocità e della collocazione dei relativi avvisi) e comuni (utilizzo improprio dei medesimi dispositivi, linee blu posizionate, sempre ad esempio, sottocurva laddove in precedenza si multava l’automobilista per mancata osservanza della distanza dalla curva stessa e via dicendo o ancora mancato rispetto del rapporto – precisamente stabilito – fra strisce blu e strisce bianche).

I possibili «aggiornamenti» del codice

TabellaLimitAl di là di questo, alcuni punti del disegno legge attualmente in discussione riguardano:

● la possibilità di variare i limiti di velocità su percorsi extraurbani che attualmente sono di 110 km/h per le strade extraurbane principali e 90 km/h per quelle secondarie. Se, come sembra, tali modifiche saranno affidate al gestore del tratto stradale, che verificherà in base alle statistiche degli incidenti verificatisi negli ultimi anni, delle condizioni del manto stradale, delle condizioni climatiche prevalenti in zona e via dicendo, temiamo che non si approderà a nulla di positivo; più facile abbassare limiti e piazzare autovelox che non fare lavori che aumentino la velocità di scorrimento;

● la possibilità di condurre in autostrade e superstrade a motocicli di cilindrata di almeno 120 cc;

● la possibilità di condurre biciclette, ciclomotori e motocicli nelle corsie riservate ai mezzi pubblici (a primo acchito non ci sembra una grande idea, soprattutto se tali corsie sono delimitate da una parte da cordoli e dall’altra da marciapiedi o da dispositivi che impediscano al biciclo di spostarsi al sopravvenire di un bus…);

● una maggior tutela degli utenti della strada più vulnerabili, come pedoni e conducenti di mezzi a due ruote (anche se in più di un’occasione alcuni esponenti di questa categoria mantengono comportamenti a dir poco disinvolti per non dire pericolosi ed autolesionisti e chi legge sa esattamente a che cosa ci si riferisce);

● la possibilità di introdurre il reato di omicidio stradale la cui applicazione scatta in caso di sinistro mortale o con gravi lesioni fisiche provocato da conducente in stato d’ebbrezza (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi) o sotto l’effetto di stupefacenti; l’introduzione di questa tipologia di omicidio farebbe passare il periodo di reclusione da 8 a 18 anni in luogo dei «da 3 a 10» connessi al reato di omicidio colposo; in entrambi i casi è previsto il ritiro temporaneo della patente che, nei casi giudicati particolarmente gravi, diverrebbe definitivo. Comunque, contro l’introduzione del reato di «omicidio stradale» remano circostanze negative quali la necessità di superare l’esame della Commissione Giustizia, l’eventuale modifica non del CdS bensì del Codice Penale (è questo che contempla e disciplina il reato di omicidio, sia esso colposo, preterintenzionale, premeditato e, adesso, anche stradale);

● una stretta di vite in caso di commutazione della perdita di punti patente in pena pecuniaria, circoscrivendo tale possibilità a casistiche ben precisate;

● una maggiore elasticità normativa ed operativa al fine di ampliare sia i controlli remoti sulla circolazione e sia quelli sui mezzi pesanti e che trasportano merci pericolose.

Per i neopatentati nuove regole 

Minicar

Trattazione più ampia richiede il tema «neopatentati» (patente ottenuta da meno di un anno): tanto per iniziare viene proposta la modifica del comma 2bis dell’art. 117 del CdS che attualmente obbliga detti soggetti a condurre auto con un rapporto potenza/peso non superiore a 55 kW/tonnellata; in futuro, se le modifiche proposte verranno accettate, il neo-patentato potrà guidare ciò che vorrà, purché abbia a fianco un patentato da almeno 10 anni. La pena pecuniaria per il neopatentato che trasgredisce sarà di 152 euro, più la sospensione della patente da due a otto mesi. Resta anche un altro elemento di confusione: la durata dello status di neopatentato varia per altre regole. In particolare, chi ha la patente da meno di tre anni (e non un anno, come per la potenza delle auto), deve rispettare limiti di velocità più bassi: 100 km/h (invece di 130) in autostrada e 90 km/h (anziché 110) sulle extraurbane principali. E non può bere neppure un goccio d’alcol prima di mettersi al volante (non c’è l’usuale limite di mezzo grammo di alcol per litro di sangue).

Prima di passare in Parlamento, il nuovo testo deve ricevere i favorevoli pareri delle competenti commissioni.

Giovanni Notaro